IL BATTESIMO

 

È il sacramento della fede iniziale che chiama la persona a credere. Col Battesimo si viene accolti ufficialmente nella comunità di credenti che è la Chiesa, si riceve il dono dello Spirito santo che ci rende figli di Dio, fratelli di Cristo.

Il profondo legame con Dio e con la Chiesa porta al battezzato la libertà dal peccato e la possibilità di vivere da “uomo nuovo”.

Col Battesimo viene rappresentata e prodotta l’unione del fedele alla morte e risurrezione di Cristo: il cristiano, unito con il battesimo alla morte e risurrezione di Gesù, risorge con lui a vita nuova.

 

L’acqua del Battesimo simboleggia quindi la nuova vita e la purificazione del peccato.

 

BATTESIMO DEI BAMBINI

Per chi desidera chiedere il Santo Battesimo per il proprio figlio è necessario recarsi presso l’ufficio parrocchiale, durante gli orari di ricevimento, e prendere contatti direttamente con il parroco che, in un primo incontro, presenterà il significato di questo sacramento e illustrerà le modalità di amministrazione di questo sacramento nella nostra parrocchia.

 

I Padrini   (Codice di Diritto Canonico)

 

Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

 

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

 

Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

Qualora il padrino non appartenesse alla parrocchia è necessario il Nulla Osta da richiedersi presso la parrocchia presso cui si dimora.